Regolamento

Regolamento

Comitato Regionale ANSPI Puglia

art. 1 Sede e uffici periferici
In evoluzione dell’art. 1 dello Statuto Regionale, la sede legale dell’associazione è in Gioia del Colle (BA) in Via Folgore, 43.
Gli uffici periferici possono essere aperti con le seguenti norme: essi dipenderanno direttamente dalla presidenza regionale e sono funzionali all’attività della stessa. L’apertura di un ufficio periferico deve essere preventivamente approvata dal consiglio direttivo regionale che ne delibera le norme per la costituzione e le modalità di funzionamento.

art. 2 Dipendenze
Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto Regionale, gli enti o settori di servizio dell’ANSPI sono: EVAN per il volontariato, EAPA per la formazione professionale, ANSPI Sport per lo Sport, ETECA per il Turismo, CESTA per il Teatro, CESMA per la Musica, CESCA per il Cinema.

art. 3 Rapporti con altri enti
Nel promuovere associazioni o organizzazioni secondo le finalità dell’art. 2 dello statuto, il Consiglio Direttivo Regionale stabilirà forme di collaborazione e di comunicazione atte a garantire all’ANSPI il raggiungimento degli obiettivi propri sottoscrivendo dei protocolli d’intesa. L’uso del logo ANSPI potrà essere concesso, stabilendo le condizioni di utilizzo e le cause di revoca.

I rapporti con dette entità potranno essere sottoscritti e mantenuti tanto dal Consiglio Regionale, quanto dai Comitati Zonali e dagli Oratori e Circoli.
L’adesione all’ANSPI comporta l’accettazione del patto associativo.

art. 4 La Struttura
L’ANSPI si struttura come segue:

Oratorio o Circolo
L’Oratorio o Circolo ha uno statuto autonomo che rispetta i principi fondamentali previsti dalla legge 383/00 e successive modifiche; ha autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini, degli scopi e dei principi dell’ANSPI. Si affilia all’ANSPI secondo quanto disposto dalle carte associative. L’ambito territoriale coincide, di norma, con quello della Parrocchia. L’assemblea dei tesserati di un circolo elegge il Consiglio che al suo interno elegge il Presidente che ne assume la rappresentanza legale.

Comitato Zonale
Il Comitato Zonale ha uno statuto autonomo che rispetta i principi fondamentali previsti dalla legge 383/00 e successive modifiche, ha autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini, degli scopi e dei principi dell’ANSPI. Aderisce all’ANSPI, secondo quanto disposto dalle carte associative, e si identifica territorialmente, di norma con la Diocesi di appartenenza. L’assemblea zonale composta dai Presidenti dei Circoli-Oratori e dai Soci Singoli, secondo quanto è stabilito dal regolamento zonale, elegge il Consiglio che al suo interno elegge il Presidente del Comitato Zonale che ne assume la rappresentanza legale.

Comitato Regionale
Il Comitato Regionale ha uno statuto autonomo che rispetta i principi fondamentali previsti dalla legge 383/00 e successive modifiche, ha autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini, degli scopi e dei principi dell’ANSPI. Aderisce all’ANSPI, secondo quanto disposto dalle carte associative, e si identifica territorialmente, con la regione ecclesiastica. L’assemblea regionale composta dai Presidenti Zonali e dai Soci Singoli, secondo quanto è stabilito dal presente regolamento, elegge il Consiglio che al suo interno elegge il Presidente Regionale, che ne assume la rappresentanza legale.

art. 5 I tesserati
Possono aderire e tesserarsi all’ANSPI tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità e i principi dell’associazione contenuti nello statuto, si riconoscono ed accettano le regole dello stesso. I tesserati acquistano la qualifica di tesserato, che è personale e non trasmissibile, presentando domanda al competente organo di un Oratorio o Circolo affiliato all’ANSPI, che la può rifiutare solo in casi di gravi motivi, decisione contro cui il richiedente può ricorrere al competente organo. I tesserati devono versare la quota di tesseramento, stabilita dall’organo competente, in caso di maggiore età approvano i bilanci preventivo e consuntivo ed eleggono gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo dell’Oratorio o Circolo. I tesserati hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate a qualunque livello dall’ANSPI e di frequentare le sedi dell’ANSPI, secondo i regolamenti d’uso vigenti. I tesserati decadono dalla loro qualità, su delibera dell’organismo competente: in caso di dimissioni; mancato versamento delle quote associative; inattività associativa persistente per oltre due anni; espulsione per gravi motivi. A tutti i tesserati sono riconosciuti identici diritti ed obblighi.

art. 6 Rappresentanza Strutturale
Al Comitato Regionale viene riconosciuta la rappresentanza strutturale, nella persona del Presidente Regionale, quando è costituito con Statuto, funzionano gli organismi statutari ed associa almeno tre Comitati Zonali.
Al Comitato Zonale viene riconosciuta la rappresentanza strutturale, nella persona del Presidente Zonale, quando è costituito con Statuto, funzionano gli organismi statutari ed associa almeno tre Comitati Oratori o Circoli.
L’Oratorio o Circolo ottiene l’affiliazione quando è costituito con statuto, funzionano gli organismi statutari ed associa almeno 15 tesserati adulti.
In mancanza delle suddette condizioni il Comitato Regionale non avrà rappresentanza strutturale, e di conseguenza, i Comitati Zonali presenti nella regione faranno riferimento al Comitato Regionale vicino, indicato dalla presidenza nazionale.

Pertanto gli Oratori e Circoli, in caso di assenza nella propria regione di Comitati Zonali, faranno riferimento al più vicino Comitato Zonale di altra regione indicato dalla Presidenza nazionale, altrimenti faranno riferimento tutti all’unico Comitato Zonale esistente all’interno della propria regione.

art. 7 I soci del comitato regionale
In attuazione dell’art. 4 dello statuto, sono soci con diritto elettorale passivo ed attivo: I presidenti dei Comitati Zonali in conformità con l’articolo 6 del presente regolamento. Singoli tesserati anspi, con competenze tecnico-pastorali, nominati dall’assemblea regionale e proposti dai presidenti zonali. Il loro numero non può superare di 1/3 quello dei presidenti zonali e decadono con l’assemblea che li ha nominati. Il Presidente Regionale in carica, in attuazione dell’art. 20 del Regolamento Nazionale non ricopre la carica di Presidente Zonale, ha comunque diritto di voto ed è pertanto eleggibile ed elettore.

art. 8 La nomina dei soci singoli
La nomina si esprime con una votazione a maggioranza tra tutti i presidenti zonali intervenuti in assemblea.
In ordine di priorità si dovrà:
Anzitutto nominare un socio singolo per ogni Comitato Zonale che non abbia ancora tutti i requisiti previsti dalla rappresentanza strutturale.
Riservare poi la possibilità di nominare un socio singolo per quelle diocesi della regione Puglia che non hanno ancora la presenza dell’ANSPI.
Infine, in ultima istanza e su giudizio espresso a maggioranza dai presidenti zonali intervenuti, nominare per il numero avanzante, soci singoli che abbiano diversi anni di esperienza associativa e/o impegnati in attività o enti di servizio ANSPI a livello regionale.

art. 9 Quote e contributi associativi
Ogni anno, il Consiglio regionale stabilisce la quota associativa.
Chi non provvede a versarla entro il 31 marzo perde la capacità attiva e passiva in assemblea e se non corrisponde entro il 30 giugno decade dalla qualifica di Socio dell’Associazione. Ogni anno il Consiglio Regionale stabilisce il contributo relativo all’affiliazione e al tesseramento degli Oratori-Circoli e dei loro Soci.
Il versamento di tale contributo già pervenuto ai comitati zonali e regionali, deve essere trasmesso all’ANSPI nazionale entro e non oltre il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il mancato rispetto delle suddette modalità comporterà al socio la perdita della capacità di partecipazione attiva e passiva in assemblea.
La mancata regolarizzazione entro il 28 febbraio successivo comporterà la pronuncia della decadenza del socio.
La persistenza nell’uso del logo ANSPI successivamente alla pronuncia di decadenza ne comporterà la segnalazione alle autorità competenti.
La copertura assicurativa è subordinata al versamento delle quote associative secondo i tempi e le modalità sopra specificate.
In caso di pronuncia, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto regionale, della decadenza di un socio, gli eventuali comitati zonali e circoli, ad esso collegati funzionalmente, saranno considerati affiliati secondo i criteri dell’art. 6 del presente regolamento.

art. 10 Recesso ed espulsione
I soci possono recedere in ogni tempo previa comunicazione scritta alla Presidenza Regionale che la trasmette al Consiglio Nazionale per la ratifica o l’invito a non recedere.
Il Consiglio Regionale può espellere un socio per gravi motivi, quali l’indegnità manifesta, il rifiuto non occasionale e dannoso agli impegni statutari e programmati dall’associazione, l’assenza prolungata dagli impegni sociali.

art. 11 Verifica Poteri
Secondo l’art. 9 dello Statuto Regionale, spetta al Presidente Regionale di constatare il diritto dei presenti a partecipare all’assemblea e la validità della costituzione dell’assemblea stessa. Inoltre non sono ammesse deleghe e vige il principio del voto singolo.

art. 12 Convocazione dell’Assemblea
In specificazione dell’art. 9 dello Statuto Regionale, l’assemblea sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante spedizione di lettera raccomandata A/R recante l’apposito avviso di convocazione con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

art. 13 Presidente e Segretario dell’Assemblea
Secondo l’art. 9 dello Statuto Regionale, l’assemblea è presieduta dal Presidente Regionale o in caso di suo impedimento dal Vice presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall’assemblea.

art. 14 Mozioni ed interventi in Assemblea
In attuazione dell’art. 9 dello Statuto regionale, i componenti dell’assemblea possono sottoporre alla stessa mozioni inerenti esclusivamente l’ordine del giorno. Le mozioni vengono discusse e votate nel corso dell’assemblea, con effetto vincolante per la stessa, se assunte dalla maggioranza dei presenti. Tutte le altre sono trasmesse alla Presidenza Regionale, per essere inserite nell’ordine del giorno di una successiva assemblea. Sarà compito della Presidenza dell’assemblea verificare la possibilità di accorpare più mozioni simili in un’unica mozione.
Gli interventi nella successione ed i tempi saranno disciplinati dal Presidente Regionale.

art. 15 Candidature ed elezione alle cariche sociali
Tutti i soci indicati dall’art. 4 dello statuto regionale e dagli art. 7. 8. del presente regolamento hanno diritto elettorale passivo ed attivo.
Le elezioni alle cariche sociali avvengono su una lista recante l’elenco di tutti i soci regionali: gli elettori esprimeranno ognuno numero 5 preferenze per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo Regionale.
Risulteranno eletti Consiglieri Regionali, in specificazione dell’art. 10 dello statuto regionale, i primi sette membri che avranno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti riportati prevale l’anzianità di tesseramento all’ANSPI.

art. 16 Modalità di elezione
Per lo svolgimento dell’elezione delle cariche sociali, viene costituito dall’assemblea un seggio composto da tre membri anche non soci di cui un Presidente e due Scrutatori.
Al termine dell’operazione di voto redigeranno apposito verbale che consegneranno al Presidente dell’assemblea per la proclamazione degli eletti.

art. 17 Insediamento del Consiglio Direttivo
Stando all’art. 10 dello Statuto regionale, il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal consigliere più anziano e in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività.

art. 18 Incompatibilità ed ineleggibilità
La stessa persona non può ricoprire contemporaneamente le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Zonale. Non possono essere ricoperti dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi gli incarichi di membro del Consiglio Regionale e di Presidente Regionale. Si considera completo il mandato che abbia avuto durata superiore a due anni.

art. 19 Il Consiglio Direttivo e la Presidenza Regionale
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 10 dello statuto regionale, il Consiglio redige e approva i regolamenti demandatigli dall’assemblea, i preventivi ed i rendiconti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Il Consiglio opera attraverso la Presidenza Regionale formata dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.

art. 20 L’Assistente Spirituale
A precisazione dell’art. 10 dello statuto regionale il rappresentante dell’autorità ecclesiastica competente è l’assistente spirituale che esercita il servizio pastorale nell’associazione mantenendo costante riferimento al Vangelo ed il vivo rapporto con la comunità ecclesiale. A livello zonale l’assistente è nominato dal vescovo diocesano, a livello regionale dalla Conferenza Episcopale Pugliese.

art. 21 Il Centro Studi
Ai sensi dell’art. 2 dello statuto, è stato istituito il “Centro Studi Anspi Puglia” denominato “Irotamina” al fine di fornire all’associazione un luogo di analisi aggiornata dei differenti contesti ed uno strumento di elaborazione di strategie comuni a sostegno dei settori di attività e alla formazione degli animatori e dei quadri associativi. Il Centro Studi raccorderà la promozione ed il funzionamento delle eventuali consulte, conferenze e commissioni associative. Uno specifico regolamento stabilisce la struttura ed il funzionamento del Centro Studi. La nomina del responsabile dello stesso è di competenza del Presidente Regionale anspi, sentito il parere del Consiglio Regionale.